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PRESIDENTE.......................Cell....377 298 9833
SEGRETARIO.......................Cell....340 302 2087
TESORERIA.........................Cell....320 607 8438
SEDE R.S.I. NUOVA ITALIA...Tel.....073 571 2074
rsi.nuovaitalia@gmail.com

STATUTO

Repertorio N. 33495   Raccolta N. 9713

REG. AGENZIA ROMA1

ENTRATE Serie1 T n.37560

in Data 27-12-2012

"Statuto del Partito Politico

R.S.I. NUOVA ITALIA

Titolo I

Articolo 1 - Costituzione

E’ costituito un PARTITO Movimento Politico nella forma di Associazione non riconosciuta, ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, che opera anche secondo le disposizioni dell’art. 49 della Costituzione della Repubblica Italiana, denominato

"R.S.I. NUOVA ITALIA"

Articolo 2 - Simbolo

Il simbolo assume come colori dei propri simboli il bianco, rosso e verde della bandiera italiana CON un'aquila dominante e la spiga di grano a conferma della coerenza del Partito alla Repubblica, alla protezione dell’unità nazionale, ed alla cristianità.

Il Segretario del Partito è il responsabile del logo del partito e ne permette a sua discrezione l’uso secondo Statuto.

Articolo 3 - Sede

La sede della predetta Associazione è in Ascoli Piceno, in Via Monsampolo di Tronto.

Una eventuale variazione della sede può essere deliberata dal Consiglio Direttivo il quale ne darà comunicazione agli associati tramite lettera semplice.

Articolo 4 - Durata

La durata dell’Associazione è illimitata. L’anno sociale e finanziario coincide con l’anno solare.

Titolo II

Articolo 5 - Oggetto e Finalità

PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Il Partito politico "R.S.I. NUOVA ITALIA" non ha scopo di lucro, svolge l'attività di seguito descritta, e persegue le finalità indicate:

si ispira ai principi fondamentali di emancipazione sociale nei confronti dei tre elementi membri della società civile Italiana:

- il cittadino che decide di socializzare in pace con gli altri membri;

- la Società, quale riferimento nel quale la convivenza si condensa nelle sue forme economiche e nelle libere associazioni.

- lo Stato, quale organismo centrale che deve garantire l'applicazione dei diritti Costituzionali.

La finalità che il Partito R.S.I. NUOVA ITALIA si pone, nella realizzazione del suo programma, è la garanzia dei diritti dei membri della nazione, mediante lo sviluppo delle abilità personali del cittadino, che deve poter assimilare le opportunità realizzabili all’interno della Società civile, nel rispetto delle regole istituite dallo Stato dalla sua fondazione.

I valori di base del Partito sono:

1) Libertà. L’uomo è un soggetto libero che opera all’interno della società in armonia garantita con i restanti membri, lo Stato democratico, che si proclama quale tutelante dell’Individuo e della società senza essere a questa avverso.

La libertà è il diritto primario ed inopponibile della persona a cui lo Stato non deve opporsi.

2) Eguaglianza. Lo status dell’eguaglianza si basa sul riconoscimento della parità dei diritti del cittadino.

3) Dignità. Lo Stato è tenuto a garantire la dignità dell’individuo, attraverso la garanzia del diritto e della libertà, provvedendo alle iniziative necessarie affinché la persona possa mantenere la propria liberalità, riconoscendo il principio che ogni cittadino deve contribuire al proprio sostentamento attraverso il lavoro, una volta terminata la formazione scolastica.

4) Solidarietà. Il valore della solidarietà recepisce e compatta la interazione tra i soggetti,compresi tutti i ceti sociali. Essa si estende nella garanzia del supporto economico generazionale e nell'espletazione dei doveri fiscali del cittadino, che garantiscono l'assimilazione la distribuzione dei servizi sociali che lo Stato deve emendare.

5) Fratellanza. La fratellanza determina il dovere della solidarietà verso gli altri membri del popolo oltre al principio della non violenza.

6) Rispetto. Il rispetto è il principio alla base della civile convivenza tra gli individui, e le comunità,nei confronti di ogni regola o legge emanata dallo stato.

1.Per raggiungere tali scopi il Movimento potrà svolgere, nell'ambito della sua attività politica, manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari e ricerche di ogni tipo per la diffusione dei propri obiettivi culturali e politici anche a mezzo stampa e comunque con qualsiasi mezzo di comunicazione.

2.Potrà promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione o l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche, pubblicare inoltre notiziari, indagini, ricerche, studi di bibliografie; favorire la nascita di enti e gruppi, che anche per singoli settori, si propongano scopi analoghi al proprio, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti e favorendone la loro adesione al Movimento.

3.Per il raggiungimento dei propri scopi il Movimento potrà poi promuovere occasioni d'incontro con altri soggetti che perseguono analoghi obiettivi.

Il Movimento si pone i seguenti ulteriori obiettivi :

1) promuovere opportunità di partecipazione per progettare e costruire un futuro consapevole e condiviso;

2) organizzare dei corsi di formazione per la riforma etica della cultura politica in Italia;

3) organizzare eventi pubblici o privati, culturali e politici;

4) assumere l'iniziativa di coordinamento di un ufficio legale, di consulenza e di soccorso per la difesa dei diritti fondamentali dell'uomo, a cominciare dal diritto alla vita e della libertà religiosa e d'espressione in Italia e ovunque nel mondo;

5) progettare, realizzare e gestire pubblicazioni e siti web di qualunque specie e natura, ed ogni altra analoga risorsa, attuale o futura, presente nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa, internet e telefonia mobile;

6) Istituire nuove sedi e/o succursali in tutto il territorio nazionale o collegarsi ad altri movimenti di analoga natura;

7) A tali fini l'Associazione potrà svolgere qualsiasi attività necessaria o opportuna per la realizzazione dell'oggetto sociale quale, esemplificativamente: l'assunzione della titolarità del trattamento anche elettronico dei dati personali e la gestione dei rapporti con l'autorità garante; l'acquisto e la vendita di spazi pubblicitari; l'assunzione di personale di concetto, tecnico, amministrativo o comunque necessario alla gestione dell'insieme delle attività dell'Associazione. Potrà, inoltre, partecipare con proprie candidature alle elezioni amministrative e politiche.

Titolo III

Articolo 6 - Candidature

Al fine di definire un corretto comportamento etico-politico, in occasione dei momenti elettorali:

1. La selezione delle candidature deve avere un radicamento sociale in modo da individuare il centro politico della società nei luoghi dove i cittadini vivono, lavorano, studiano.

2. I parametri di valutazione delle candidature sono da riferire al valore di un candidato a partire dalla sua storia personale, dalla coerenza e dallo stile di vita in rapporto alle idee che professa, dalle qualità morali e culturali, dalla competenza professionale.

3. Il voto sia richiesto per rappresentare e trovare adeguate soluzione ai bisogni dei cittadini secondo la logica del bene comune, rifuggendo dal cosiddetto “voto di scambio”.

4. La campagna elettorale sia condotta in modo da contenere i costi della propaganda entro limiti ragionevoli. E’ da garantire la massima trasparenza su fonti, entità e modalità di impegno dei contributi raccolti a sostegno della campagna elettorale, prevedendo un comitato di garanzia dei fondi raccolti e un bilancio pubblico al temine della campagna elettorale.

Titolo IV

SOCI

Articolo 7 - Adesioni

Possono aderire al partito tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto i 18 (diciotto) anni di età così come anche quelli degli altri stati della Comunità Europea e degli Stati Democratici del bacino del Mediterraneo, che intendano ispirare la loro attività, in campo politico e culturale, ai valori, alle finalità e agli ideali del Movimento, senza nessuna discriminazione di razza, di sesso e di religione.

Articolo 8 - I Soci

I soci hanno il diritto di partecipare alla attività del partito, di contribuire alla determinazione della linea politica e delle scelte e di concorrere alla elezione degli organi statutari, attraverso gli interventi nelle discussioni e nella creazione di proposte.

I soci si distinguono in:

a) Soci Fondatori;

b) Soci Sostenitori;

c) Soci Ordinari.

I Soci Fondatori sono di diritto coloro che sono intervenuti nell’atto costitutivo della Associazione.

Sono del pari considerati di diritto soci fondatori coloro i quali manifesteranno, con lettera raccomandata inviata presso la sede dell'Associazione nei sette giorni successivi alla stipula dell'atto costitutivo, la volontà di aderire alla medesima.

Sono Soci Sostenitori (persone fisiche o giuridiche) coloro che, sostenendo le iniziative della Associazione, danno il contributo della propria esperienza e della propria presenza nella società civile.

Sono Soci Ordinari (persone fisiche o giuridiche) tutti coloro che, successivamente alla sua costituzione, condividendo le finalità della Associazione, sono ammessi a far parte della stessa.

I Soci Sostenitori ed Ordinari fanno richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo, con esplicita indicazione della categoria nella quale intendono essere compresi. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei voti e l’ammissione ha effetto dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo.

I requisiti per l’ammissione degli aspiranti soci sostenitori ed ordinari sono l’impegno formale ad accettare le norme statutarie e gli obblighi da queste derivanti, compreso il pagamento della quota associativa.

L’accoglimento della richiesta di ammissione comporta l’inserimento del nominativo in apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo, e l’invio di una specifica comunicazione trasmessa al nuovo iscritto via e – mail o posta ordinaria. L’iscrizione dei soci è automaticamente rinnovata di anno in anno, ove il socio o l’Associazione non comunichino la disdetta entro la fine dell’anno di riferimento.

I Soci sono tenuti al pagamento delle quote associative differenziate secondo le categorie, che verranno fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote annuali devono essere versate entro il mese di dicembre di ogni anno,esse vengono determinate e deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo entro il mese di novembre.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento della Associazione, né sono trasmissibili.

I soci, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Tutti i soci si impegnano a condividere lo scopo ed il programma dell’Associazione ed a comportarsi in modo coerente con essi. La partecipazione all’Associazione non può essere temporanea.

Articolo 9 - Perdita qualifica socio

La qualifica di socio si perde:

a) per recesso del socio, da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;

b) per morte del socio;

c) per esclusione del socio in caso di: morosità nel pagamento della quota associativa, fermo restando l’addebito dello stesso; violazione delle norme statutarie; interdizione, inabilitazione o condanna; condotta contraria alle leggi o all’ordine pubblico; cessazione della partecipazione alla vita associativa o negligenza nell’esecuzione dei compiti affidati.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti e deve essere comunicata all’interessato con lettera raccomandata.

Il socio colpito da provvedimento di esclusione può ricorrere all’Assemblea, che delibera con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli aventi diritto al voto, fermo restando il ricorso all’autorità giudiziaria.

Articolo 10 - Procedimenti disciplinari

Ogni associato che ritenga sia stata violata una norma dello Statuto o che sia stata commessa una infrazione disciplinare o un atto comunque lesivo della integrità e della moralità del Movimento o degli interessi politici dello stesso, può promuovere con ricorso scritto un procedimento disciplinare avanti il Comitato dei Garanti.

Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla difesa e non può durare più di trenta giorni. Le decisioni del Comitato dei Garanti sono inappellabili.

Le sedute non sono pubbliche.

Le sanzioni previste sono:

a) il richiamo scritto;

b) la rimozioni da ruoli di responsabilità all’interno dell’Associazione;

c) la sospensione dall’Associazione per un periodo da uno a sei mesi;

d) l’espulsione.

Le decisioni, motivate, vengono depositate presso la sede dell’Associazione e comunicate per iscritto alle parti o all’interessato. Le sanzioni diventano esecutive dopo venti giorni dalla decisione.

Il socio colpito da provvedimento sanzionatorio può ricorrere all’Assemblea, che delibera con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli aventi diritto al voto, fermo restando il ricorso all’autorità giudiziaria.

In caso d’espulsione l’ex socio può essere riammesso al Movimento non prima di un anno dalla data dell’espulsione stessa; sulla domanda di riammissione dovrà esprimere un parere l’organismo che ha comminato l’espulsione.

Il socio riammesso non potrà ricoprire cariche nel Movimento se non dopo dodici mesi

dalla data di riammissione.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE, PATRIMONIO, MODIFICHE

STATUTARIE E SCIOGLIMENTO

Articolo 11 - Organi

Sono organi dell’Associazione:

L’ASSEMBLEA DEI SOCI, che assume la denominazione di Assemblea Costituente del Movimento R.S.I. Nuova Italia;

Il CONSIGLIO DIRETTIVO, che assume la denominazione di Direzione del Partita R.S.I. Nuova Italia.

Il PRESIDENTE.

Articolo 12 - L'Assemblea

12.1 L’Assemblea è il massimo organo deliberativo del Partito ed é composto dagli iscritti di tutte le categorie.

L’Assemblea è pubblica; nel dibattito possono intervenire soltanto gli iscritti e i rappresentanti delle forze politiche o delle associazioni invitati.

L’Assemblea è composta da tutti i soci, rappresenta l’universalità dei soci stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

In apertura dei lavori l’Assemblea elegge il Presidente , definisce il proprio ordine del giorno e adotta le regole per lo svolgimento dei lavori stessi.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione e in sua mancanza dal socio più anziano componente del direttivo.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

L’Assemblea dei soci Ordinaria e Straordinaria è presieduta dal Presidente, assistito da un Segretario nominato dall’Assemblea. Delle riunioni della Assemblea si redige apposito processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L’Assemblea ordinaria e l’Assemblea straordinaria deliberano con quorum costitutivi differenziati a decrescere. In prima convocazione con la maggioranza degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti (50% (cinquanta per cento) +1 (uno)).

La convocazione avviene con avviso pubblicato presso la sede dell’Associazione o spedito ad ogni socio (via e – mail o posta ordinaria) almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno entro il mese di aprile.

12.2 L’Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;

- elegge i membri del Consiglio Direttivo e li revoca in qualunque momento, anche prima della scadenza del mandato, anche senza motivazione;

- nomina, solo in sede di atto costitutivo, il Presidente ed il Tesoriere;

- definisce la linea politica del Movimento e si pronuncia sui documenti che gli vengono sottoposti;

- designa, in occasione di consultazione elettorale, i candidati o comunque raccoglie le candidature;

- delibera su eventuali modifiche dello Statuto- delibera l’eventuale scioglimento del Movimento e decide sulla destinazione del patrimonio;

- stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale e gli eventuali contributi associativi straordinari, stabilendone il termine ultimo per il loro versamento;

- delibera su ogni altra questione attinente l’Associazione;

- approva il regolamento attuativo e le relative modifiche.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Si procede invece a scrutinio segreto se le votazioni riguardano le persone ed in ogni caso qualora ciò venga richiesto da almeno un quarto dei presenti.

12.3 L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione ed è convocata dal Presidente su richiesta motivata di un terzo (1/3) dei soci aventi diritto al voto o quando lo reputi opportuno.

Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri eletti dall’Assemblea dei soci, con contestuale nomina delle cariche. Il Consiglio Direttivo è così composto:

- Presidente;

- Vice Presidente – Segretario.

- Tesoriere.

- Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica (3) tre anni ed i Consiglieri uscenti sono rieleggibili solo per un altro triennio.

Nel caso in cui, a seguito di dimissioni o decadenza, il numero dei componenti il Direttivo sia inferiore alla metà più uno, il Direttivo decade automaticamente ed il Presidente deve convocare, entro novanta giorni, l’Assemblea.

In caso di dimissioni o di decadenza del Presidente, l’Assemblea è convocata dal consigliere anziano, sempre entro novanta giorni.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- eleggere il Presidente, nei casi di nomina successiva alla prima di competenza assembleare, con votazione a scrutinio segreto;

- attuare la linea politica espressa dall’Assemblea;

- deliberare e promuovere tutte le attività opportune per il perseguimento delle finalità associative, regolandone la gestione; redigere regolamenti interni per l’ordinato e quieto svolgimento delle attività; provvedere all’ordinaria e straordinaria amministrazione, comprese l’accettazione di eventuali lasciti o donazioni e la stipula di qualunque contratto, purché finalizzato al perseguimento degli scopi dell’Associazione;

- predisporre i bilanci da sottoporre all’Assemblea;

- convocare l’Assemblea, predisponendo l’ordine del giorno;

- nominare collaboratori esterni e/o procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, in ogni campo professionale;

- istituire nuove sedo e/o succursali in tutto il territorio nazionale o collegarsi ad altri movimenti di analoga natura;

- nominare nel suo seno il Tesoriere, cui compete la responsabilità delle attività amministrative e finanziaria, predispone i bilanci preventivi e consuntivi e le relazioni accompagnatorie ed è responsabile della tenuta e conservazione dei libri contabili con obbligo del rendiconto a richiesta del Consiglio Direttivo e una volta l’anno in sede di Assemblea ordinaria.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente due volte l’anno e straordinariamente quando lo reputa opportuno il Presidente, in relazione alle esigenze delle attività sociali in corso o in programma o quando lo richieda un terzo (1/3) dei Consiglieri. E’ convocato, anche verbalmente, dal Presidente, che lo presiede, assistito da un segretario nominato dal Consiglio, e delibera a maggioranza dei suoi membri.

Delle riunioni del Consiglio si redige apposito processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo può approvare degli atti di organizzazione interna per regolare attività, funzioni, processi, progetti e programmi ritenuti necessari per adottare le strategie associative, costituendo allo scopo anche appositi organismi ed uffici ai quali può delegare poteri, funzioni e responsabilità. Il Consiglio Direttivo può affidare, con voto a maggioranza, la responsabilità di progetti, programmi ed attività ad uno o più soci per periodi determinati non superiori ai 12 mesi.

Articolo 14 - Il Tesoriere

Il tesoriere cura:

- l’aggiornamento delle scritture contabili e tutte le pratiche relative alle entrate/uscite ed all’amministrazione del patrimonio dell’Associazione, nel rispetto delle norme statutarie, delle delibere consiliari e della vigente disciplina fiscale. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile solo per un altro triennio. In esecuzione delle delibere del Direttivo, il Tesoriere può compiere operazioni bancarie, effettuare pagamenti ed incassare crediti, nonché riscuotere le quote associative e le erogazioni liberali e compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento dell’Associazione;

- istituzione di gruppi di lavoro a tema in cui coinvolgere i soci;

- redige e propone all’Assemblea eventuali Regolamenti attuativi ed esecutivi relativi all’applicazione del presente Statuto ed inerenti la funzionalità dell’Associazione;

- favorisce l’attività degli iscritti accogliendo opinioni ed orientamenti e fornendo tutte le informazioni utili al più ampio dibattito.

- decide sull’ammissione di nuovi soci e provvede sui i casi di esclusione dei soci di cui all’art. 13 del presente Statuto, previa istruzione e conclusione del procedimento disciplinare;

- provvede all’ordinaria e straordinaria amministrazione.

Articolo 15 - Il Presidente

Il Presidente è nominato dall’Assemblea dei soci contestualmente alla nomina del Consiglio Direttivo; attua le delibere del Consiglio Direttivo ed ha la legale rappresentanza della Associazione in giudizio, di fronte alla legge e nei rapporti interni ed esterni; dura in carica (3) tre anni ed è rieleggibile solo per altri tre anni.

Convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firma gli atti dell’Associazione ed adempie alle funzioni delegategli dal Consiglio.

Il Presidente può nominare un portavoce, scegliendolo tra gli iscritti alla Associazione. Per lo svolgimento delle sua attività il Presidente può farsi coadiuvare da una segreteria tecnica. Per la realizzazione di specifici progetti e programmi, su delega del Consiglio Direttivo e nell'ambito del bilancio che gli viene riconosciuto, il Presidente può:

- formare gruppi di lavoro a tema assegnandone la responsabilità ad uno o più associati;

- farsi assistere da professionisti esterni esperti nelle materie oggetto di valutazione o progettazione.

- convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del Direttivo;

- verifica l’osservanza dello Statuto;

- cura l’attuazione della programmazione associativa.

Il Presidente presiede altresì il Consiglio di Disciplina per la cui organizzazione si rinvia ai regolamenti interni.

Articolo 16 - Il Patrimonio

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

- dalle quote associative, stabilite dal Consiglio Direttivo e finalizzate al pieno perseguimento degli scopi dell’Associazione;

- dai contributi volontari degli iscritti e degli elettori;

- dalle quote straordinarie deliberate dal Consiglio Direttivo in relazione a particolari esigenze della Associazione o a particolari e meritevoli iniziative, purché finalizzate al pieno perseguimento degli scopi dell’Associazione;

- da contributi di enti ed organismi in genere, pubblici o privati;

- da eventuali donazioni, lasciti ed elargizioni, nonché da raccolte pubbliche di fondi;

- dai proventi di gestioni permanenti o occasionali, di servizi o settore dell’Associazione, proventi che debbono essere devoluti all’ottimale proseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione;

- dai proventi delle feste e delle manifestazioni;

- dai contributi previsti dalla legge;

- eccedenze attive delle gestioni annuali.

 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle entrate di cui sopra, da donazioni e dalle rendite o dai beni con esse acquistate.

L’esercizio dell’Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da presentare all’Assemblea per l’approvazione, che sarà convocata entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Dalla data dell’avviso di convocazione i bilanci verranno depositati presso la sede della Associazione a disposizione dei soci che intendessero consultarli.

I soci non possono mai chiedere la divisione del patrimonio, né pretenderne quote in caso di recesso.

E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 17 - Modifiche allo statuto

Il presente Statuto potrà essere modificato soltanto dall’Assemblea con la maggioranza di cui all’articolo

 

del presente Statuto.

Articolo 18 - Lo scioglimento.

 Nel deliberare lo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

In caso di scioglimento, tutti i beni dell’Associazione, su delibera dell’Assemblea, sanate le eventuali passività, saranno devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, per opere a favore della cittadinanza o versati a Comitati e Associazioni che abbiano scopi analoghi scelti dai liquidatori, in base alle indicazioni fornite dalla Assemblea scelti con delibera della stessa Assemblea che ha deciso lo scioglimento salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19 – Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge vigenti in materia di Associazioni.